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Servizio misura energia prodotta e immessa

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Con la deliberazione 568/2019/R/eel l'ARERA ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle attività di Misura Elettrica - TIME per il periodo di regolazione 2020-2023, che raccoglie in un unico provvedimento la regolazione della misura dell'energia immessa e prelevata e dell'energia prodotta.

Ai sensi del TIME l'attività di misura elettrica comprende le operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, le operazioni di gestione dei dati di misura e le operazioni di natura commerciale sul misuratore.

Attività di misura dell'energia elettrica immessa in rete

Per gli impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa tensione, indipendentemente dalla tipologia del punto di misura di connessione (punto di prelievo o punto di immissione pura ai fini della misura), il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura dell'energia immessa in rete è il gestore di rete come previsto dall'articolo 6.2 del TIME.

Nel caso di connessione su rete di media tensione, con la sola eccezione dei punti di immissione pura (per i quali l'energia prodotta corrisponde all'energia immessa in rete), il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura dell'energia immessa in rete è il gestore di rete come previsto dall'articolo 6.3 lettera a) del TIME.

Per il servizio di misura dell'energia elettrica immessa in rete il produttore è tenuto a corrispondere ad Azienda Reti Elettriche S.r.l., in qualità di gestore di rete, i corrispettivi tariffari definiti dal TIME e gli eventuali corrispettivi una tantum da corrispondere in fase di prima installazione pubblicati nelle schede sottostanti.

Attività di misura dell'energia elettrica prodotta

Nel caso di cessione totale dell'energia prodotta, per cui la misura dell'energia elettrica prodotta coincide con la misura dell'energia immessa in rete, il gruppo di misura installato sul punto di connessione è utilizzato anche per la misura dell'energia elettrica prodotta. Pertanto, ai sensi dell'articolo 4.4 del TIME non è necessario installare ulteriori apparecchiature di misura, fatta salva la presenza di un impianto di produzione costituito da più sezioni o di potenziamenti di impianti esistenti che richiedano una misura dedicata.

Nel caso di cessione parziale dell'energia o di cessione totale da impianto costituito da più sezioni, di potenziamenti di impianti esistenti che richiedano una misura dedicata, di cessione totale da più impianti ovvero di cessione totale da impianto alimentato da fonte rinnovabile DM 6 luglio 2012, si deve procedere all'installazione anche dei misuratori dell'energia elettrica prodotta.

Per gli impianti connessi su rete di bassa tensione, il soggetto responsabile di tutte le operazioni che costituiscono l'attività di misura dell'energia prodotta è il gestore di rete ai sensi dell'articolo 6.2 del TIME.

Nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione, ai sensi dell'articolo 6 del TIME il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura relativi all'energia prodotta, nonché di natura commerciale, è il gestore di rete, mentre il soggetto responsabile delle operazioni di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta è il produttore.

In alternativa, il produttore titolare di un impianto connesso in media tensione può scegliere di affidare al gestore di rete le attività di installazione e manutenzione dei misuratori, fermo restando la responsabilità delle medesime operazioni in capo al produttore. In questo caso il produttore è tenuto a riconoscere al gestore di rete, a copertura delle attività svolte, i corrispettivi annuali e una tantum definiti dal gestore di rete medesimo e pubblicati nelle schede sottostanti.

Qualora invece il produttore scelga di provvedere per proprio conto alla posa delle apparecchiature di misura, per permettere al gestore di rete di assolvere ai propri obblighi i misuratori da installare dovranno essere scelti tra i modelli approvati da Azienda Reti Elettriche S.r.l. e pubblicati nell'apposita sezione del modulo di richiesta di connessione alla rete.

Per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta il produttore è tenuto a corrispondere ad Azienda Reti Elettriche S.r.l., in qualità di gestore di rete, i corrispettivi tariffari definiti dal TIME e gli eventuali corrispettivi una tantum da corrispondere in fase di prima installazione pubblicati nelle schede sottostanti.

Di seguito vengono pubblicati i corrispettivi attualmente applicati da Azienda Reti Elettriche S.r.l. ai sensi delle disposizioni del TIME per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta ed immessa in rete: