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Modello Unico per impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017

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Gli impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 sono impianti di produzione di energia elettrica con tecnologia di microgenerazione ad alto rendimento ovvero impianti di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili aventi il complesso di caratteristiche previste dal decreto ministeriale 16 marzo 2017 "Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili":

  • realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
  • aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  • alimentati da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o GPL;
  • per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
  • ove ricadenti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determinino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto posteriore degli edifici;
  • aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe.

Un impianto di microcogenerazione è un sistema a combustione che produce contemporaneamente calore ed energia elettrica. Il calore può essere utilizzato per riscaldare la casa e per produrre l'acqua calda dei rubinetti, mentre l'energia elettrica potrebbe coprire una parte del fabbisogno elettrico dell'abitazione, oppure essere immessa in rete e resa disponibile agli altri (scambio sul posto). In media, un microcogeneratore produce circa 1/3 di energia elettrica e 2/3 di calore.

Per gli usi domestici e residenziali, questi impianti hanno potenze inferiori a 50 kW elettrici. Per questo motivo vengono chiamati, microgeneratori (MCHP).

Possono essere utilizzati anche negli alberghi, nei supermercati, nei centri sportivi e nelle piccole e medie imprese.

Per queste tipologie di impianti il TICA, recependo le disposizioni del relativo decreto, ha previsto la possibilità di adottare un iter di connessione semplificato attraverso il Modello Unico.

La richiesta di attivazione del servizio di Scambio sul Posto (SSP) verrà effettuata da Azienda Reti Elettriche, in qualità di gestore di rete, contestualmente all'attivazione della connessione con istanza presentata tramite il Modello Unico. In particolare, il gestore di rete trasmetterà al GSE i dati necessari per la creazione del contratto di Scambio sul Posto, i produttori riceveranno una mail dal GSE per confermare l'attivazione del contratto e invitare il cliente ad accedere alla propria area riservata del GSE per stampare copia dello stesso.

Per ulteriori informazioni sui servizi di Scambio sul Posto si prega di consultare le apposite sezioni presenti sul sito del GSE:

Con la sottoscrizione del Modello Unico il produttore conferisce mandato al gestore di rete per l'attività di caricamento dell'anagrafica dell'impianto sul portale Gaudì di Terna (Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica) e per quella di trasmissione dati al GSE.

Si precisa che dopo l'attivazione dell'impianto sarà responsabilità esclusiva del produttore ogni successiva modifica ed aggiornamento sul portale Gaudì (ad esempio in seguito a potenziamento dell'impianto o a un cambio di titolarità), accedendo al sistema con proprie credenziali che saranno fornite da Terna e previa revoca del mandato conferito ad Azienda Reti Elettriche con il Modello Unico.

Per qualsiasi richiesta di informazione successiva alla messa in parallelo dell'impianto di microgenerazione è possibile contattarci ai seguenti recapiti:

La documentazione va inviata completa in ogni parte e con i relativi allegati conformi alle normative esclusivamente per via informatica all'indirizzo produttori@aziendareti.com o tramite PEC all'indirizzo info@pec.aziendareti.com

Modello Unico - Parte I (da inviare prima dell'inizio dei lavori)

Nel caso di impianti di microgenerazione ex decreto ministeriale 16 marzo 2017 il richiedente la connessione deve allegare alla Parte I del Modello Unico i seguenti allegati:

  • scansione del documento di identità;
  • eventuale delega alla presentazione della domanda;
  • schema elettrico unifilare dell'impianto includente le informazioni previste per lo schema unifilare di misura, redatto ai sensi della specifica tecnica di misura;
  • schema generale di funzionamento;
  • schema termico completo dell'impianto;
  • solo per gli impianti di potenza superiore a 25 kWe, segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antiincendio (SCIA) corredata da asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi nella regola tecnica approvata con decreto ministeriale 13 luglio 2011;
  • allegato SDA riportante i dati tecnici del sistema di accumulo (se presente);
  • eventuale delega alla presentazione della domanda rilasciata dal cliente finale titolare del punto di connessione per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente, nonché mandato con rappresentanza del cliente finale ai fini dell'accettazione del contratto di scambio sul posto.

Qualora siano necessari, ai fini della connessione, esclusivamente lavori semplici limitati all'eventuale installazione delle apparecchiature di misura, in fase di presentazione della Parte I del Modello Unico e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 16 marzo 2017, il soggetto richiedente prende visione e accetta le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la connessione e i relativi costi nel caso di lavori semplici, come definiti nel TICA: Modalità e condizioni tecniche e contrattuali per la connessione di un impianto dI produzione

NB: nella Parte I del Modello Unico è necessario indicare una casella e-mail corrispondente effettivamente al richiedente che sarà comunicata anche agli altri enti di riferimento secondo quanto indicato dal decreto ministeriale 16 marzo 2017.

Modello Unico - Parte II (da inviare alla fine dei lavori)

Una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto e delle eventuali opere funzionali alla connessione, il richiedente deve inviare, con le stesse modalità sopra indicate, la Parte II del Modello Unico debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla seguente documentazione:

  • scheda tecnica dell'unità di microgenerazione;
  • relazione tecnica di riconoscimento CAR (solo nel caso di impianti di microgenerazione ad alto rendimento);
  • dichiarazione del costruttore dell'unità di microgenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l'assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinino variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica (solo nel caso di impianti di microgenerazione ad alto rendimento).

Il richiedente, inoltre, dovrà restituire verificato e controfirmato il regolamento di esercizio ricevuto da Azienda Reti Elettriche in allegato alla mail di accettazione della pratica di connessione.