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Autoconsumo collettivo e Comunità di Energia Rinnovabile (CER)

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Con la delibera 727/2022/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21. L'applicazione del TIAD, in sostituzione della precedente delibera 318/2020/R/eel, è prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.

Il citato TIAD disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia oggetto di condivisione in edifici o condomini (Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) oppure nell'ambito di Comunità di Energia Rinnovabile, come definito dal decreto legislativo 199/21.

Autoconsumo collettivo

Gli Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente rappresentano un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. I requisiti necessari sono:

  • gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte del gruppo sono clienti finali e/o produttori per i quali le attività di produzione e scambio dell'energia elettrica non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
  • gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione sono titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
  • gli autoconsumatori di energia rinnovabile presenti nella configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione. Tale referente può essere un produttore non facente parte della medesima configurazione;
  • ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa, possono assumere rilievo anche i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. In tal caso, tali clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini dell'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata;
  • ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica immessa rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa deve essere entrato in esercizio a seguito di nuova realizzazione dall'1 marzo 2020 ed entro i sessanta giorni solari successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, deve avere una potenza non superiore a 200 kW e deve essere ubicato nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce.

Comunità di Energia Rinnovabile

La Comunità di Energia Rinnovabile è un soggetto giuridico definito dal decreto legislativo 199/21 e regolato da ARERA, con le Delibere 318/2020/R/EEL e 727/2022/R/eel, che presenta le seguenti caratteristiche:

  • si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonoma ed è effettivamente controllata da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  • gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
  • l'obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Secondo le disposizioni regolatorie e legislative richiamate, per la costituzione di una Comunità di Energia Rinnovabile è necessario che i soggetti membri della stessa siano titolari di punti di connessione facente parte la stessa area definita dalla porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individuata secondo quanto previsto dall'articolo 10 del TIAD. Si riporta di fianco la suddivisione del territorio nelle aree di competenza di ciascuna Cabina Primaria.

Aree convenzionali

Nella rete servita da Azienda Reti Elettriche sono state individuate due aree di competenza:

  • Area AC014E00001 (Valle di Primiero, Sagron Mis, Passo Valles e Passo Rolle)
  • Area AC014E00002 (Valle del Vanoi)

Per conoscere l'area di appartenenza di un determinato Punto di Interesse alla relativa area convenzionale si può procedere con due modalità alternative tra loro (vedi mappa geografica in questa pagina):

Ricerca per indirizzo: si digita l'indirizzo del Punto di Interesse, senza l'indicazione di via, strada, frazione ecc. Se l'indirizzo del Punto di Interesse è presente nel database lo stesso viene proposto nel menù a tendina sottostante permettendone la selezione. A selezione avvenuta viene evidenziata l'area convenzionale e indicata la codifica della Cabina Primaria.

Ricerca per mappa: si naviga la mappa e si individua il Punto di Interesse. Cliccando sul punto si evidenzia l'area convenzionale e la codifica della Cabina Primaria.

Così come previsto dall'art. 10.5 del TIAD (allegato A alla del. 727/2022/R/eel di ARERA) le aree convenzionali sono sottoposte alla consultazione dei soggetti interessati, che possono trasmettere a Azienda Reti Elettriche le proprie osservazioni entro il 31 maggio 2023 all'indirizzo pec: info@pec.aziendareti.com